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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE - nuove norme

Dal 13 Dicembre 2016 entrano in vigore nuove disposizioni per l'etichette nutrizionali nei prodotti confezionati

Per applicazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, a partire dal 13 Dicembre 2016, tutti i prodotti preconfezionati, escluse alcune eccezioni, dovranno essere muniti di una tabella nutrizionale con l’indicazione, relativa a 100 grammi di prodotto (o ml), di:

valori di energia (kcal/kj)
quantità di grassi
quantità di acidi grassi saturi
quantità di carboidrati
quantità di zuccheri
quantità di proteine
quantità di sali


I valori dichiarati in etichetta sono valori medi ottenuti sulla base di analisi di laboratorio.

Sono esclusi e fanno eccezione:


- prodotti sfusi, venduti in panifici, pasticcerie, gelaterie, ecc...

- prodotti contenenti un solo ingrediente

- acque destinate al consumo umano, solo se come aggiunte hanno solamente anidride carbonica e/o aromi;

- piante aromatiche, spezie o loro miscele;

- sale, succedanei del sale, edulcoranti, caffè intero o macinato;

- infusi di erbe e frutta, tè, estratti solubili e aceti senza altre aggiunte oltre aromi che non modificano i valori nutrizionali;

- additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici, enzimi alimentari, gelatine e gelificanti, lieviti

- gomme da masticare;

- alimenti confezionati in maniera artigianale e prodotti in piccole quantità venduti dal fabbricante direttamente al consumatore;

- per bevande con tenore alcolico minore di 1,2%, la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.


Gli alimenti immessi sul mercato prima del 13 Dicembre 2016 potranno essere commercializzati senza l'oggiornamento della etichetta, fino all'esaurimento delle scorte.


LEGGIBILITA' ETICHETTA

Le informazioni devono essere presentate sotto forma di tabella, possono essere riportate in forma lineare (come gli ingredienti) solo per contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm;

Bisogna realizzare etichette ben leggibili con una dimensione minima dei caratteri fissata in 1,2 mm (per confezioni < 80 cm2 il carattere minimo è di 0,9 mm);

Restano invarieti gli obbligli grafici per gli allergeni, indicati con un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;






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L'azienda ha beneficiato di fondi PO FESR 2014/2020 per la realizzazione del proprio programma di investimento rientrante nell'Azione 5.1.2_02 del PO FESR 2014/2020. PO FESR Sicilia 2014-2020: www.euroinfosicilia.it

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